Esclusione del diritto di recesso a favore dei Consumatori

  1. In conformità con quanto previsto dall’art. 59 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni), i prodotti deperibili, a breve scadenza o a rischio di deterioramento sono esclusi dal diritto di recesso, fatta salva la possibilità di annullamento dell’ordine come previsto e nei termini indicati all’art. 6. 

Pertanto, l’esercizio del suddetto diritto è escluso al fine di evitare il verificarsi di eventi connessi all’alterazione, al danneggiamento, alla manipolazione, alla conservazione inadeguata o comunque non conforme alle caratteristiche dei prodotti, che potrebbero costituire, anche indirettamente, rischio e/o minaccia alla salute e alla sicurezza alimentare.